Gestire un’azienda in Italia significa anche fare i conti con una serie di obblighi normativi, tra cui quelli assicurativi.
Nonostante per molti imprenditori il tema delle polizze sia ancora percepito come un costo “opzionale”, la realtà è ben diversa: esistono infatti alcune coperture assicurative che la legge impone obbligatoriamente a tutte le imprese.
Pena: sanzioni anche molto severe.
Nello specifico, il settore sanitario è senza dubbio il più colpito in tal senso, essendo soggetto a una disciplina articolata, con requisiti specifici pensati per tutelare pazienti, operatori sanitari e strutture.
Ma quali sono quindi queste assicurazioni obbligatorie per le aziende?
Oggi prenderemo in considerazione tutti i settori d’impresa, con un particolare focus sulle realtà sanitarie – sia pubbliche che private -, per capire meglio quali sono gli obblighi previsti dalla normativa e le conseguenze di eventuali inadempienze.
Iniziamo intanto a capire i motivi alla base di tale necessità.
Perché esistono delle assicurazioni obbligatorie per le imprese?
Il fondamento delle assicurazioni obbligatorie risiede in un principio molto semplice: proteggere i soggetti più vulnerabili, in caso di danni causati da terzi nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale.
Lo Stato italiano – in linea con le direttive europee – ha quindi individuato nel tempo una serie di situazioni in cui il rischio di danno per i cittadini è così elevato da non poter essere lasciato alla sola discrezionalità del singolo operatore.
In questi casi, l’obbligo assicurativo diventa quindi uno strumento di tutela collettiva in caso di sinistro, perché garantisce che la vittima ottenga un risarcimento reale, indipendentemente dalla solidità economica del soggetto responsabile.
Le ragioni principali che spingono il legislatore a introdurre obblighi assicurativi sono:
- la tutela dei terzi danneggiati, che non devono subire le conseguenze dell’insolvenza altrui
- La prevenzione del rischio morale, incentivando le imprese ad adottare comportamenti più responsabili
- La garanzia di equità sociale, assicurando che anche i soggetti economicamente più deboli possano ottenere ristoro
- La garanzia di stabilità del sistema economico, evitando che singoli eventi catastrofici travolgano intere filiere
Nel contesto aziendale, tali principi si traducono quindi in obblighi concreti, che variano a seconda del settore, della dimensione dell’impresa e della natura dell’attività svolta.
Quali sono le assicurazioni obbligatorie per una società o un’azienda
Indipendentemente dal settore di appartenenza, esistono alcune polizze che la normativa italiana impone a tutte le imprese, che abbiano dipendenti o che operino in determinati ambiti. Ecco le principali.
L’INAIL, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è la copertura obbligatoria per eccellenza.
Ogni datore di lavoro che impiega lavoratori subordinati – anche a tempo parziale o determinato – è infatti tenuto ad assicurarli presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche.
Questa assicurazione INAIL copre:
- infortuni avvenuti in occasione di lavoro o in itinere;
- malattie professionali causate dall’attività lavorativa;
- silicosi e asbestosi.
Il premio assicurativo è determinato in base al settore di attività e al livello di rischio della mansione svolta.
L’omissione dell’obbligo espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali, oltre all’obbligo di risarcire direttamente il lavoratore infortunato.
Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO)
Sebbene tecnicamente distinta dall’INAIL, la polizza RCO copre la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti per danni non coperti dall’INAIL o che superano i limiti dell’indennizzo pubblico.
In numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) questa copertura è resa obbligatoria dalla contrattazione collettiva.
Responsabilità Civile Auto (RCA Auto)
Qualunque veicolo a motore utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale – che si tratti di auto aziendali, furgoni o macchinari semoventi – deve essere coperto da polizza RCA, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
L’obbligo vale sia per i veicoli di proprietà dell’impresa sia per quelli concessi in leasing o noleggio.
Polizze obbligatorie per attività specifiche
Alcune categorie professionali e settori economici sono inoltre soggetti a obblighi assicurativi ulteriori, previsti da normative di settore.
- Per le attività edili e di costruzione: polizze CAR (Construction All Risk) e RC verso terzi.
- Per gli studi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici in libera professione): RC professionale obbligatoria.
- Per gli agenti immobiliari e mediatori: polizza RC professionale ex Legge 39/1989.
- Per i tour operator e agenzie di viaggio: fondo di garanzia e polizze di responsabilità.
- Per gli istituti di credito e intermediari finanziari: coperture obbligatorie ex normativa Banca d’Italia e IVASS.
Quali sono le assicurazioni obbligatorie per le aziende sanitarie (pubbliche e private)
Il settore sanitario è quello in cui il quadro normativo sulle assicurazioni obbligatorie è più articolato e stringente, per la semplice ragione che l’errore in ambito medico può avere conseguenze gravissime e irreversibili per il paziente.
Il punto di riferimento normativo fondamentale è la Legge n. 24 del 8 marzo 2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, che ha radicalmente riformato il sistema della responsabilità sanitaria in Italia, introducendo obblighi assicurativi precisi per tutte le strutture e i professionisti del settore.
Obbligo assicurativo per le strutture sanitarie
L’art. 10 della Legge 24/2017 stabilisce per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, l’obbligo di dotarsi di coperture assicurative o di analoghe misure di tutela per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera.
In particolare, l’obbligo riguarda:
- la responsabilità civile verso i pazienti, per danni derivanti da errori medici, negligenze o malfunzionamenti delle strutture.
- La responsabilità civile verso i dipendenti (medici, infermieri, operatori sanitari), per i danni che questi possono subire nell’esercizio dell’attività professionale
- La responsabilità per danni da prodotti, nel caso di strutture che utilizzano dispositivi medici o farmaci
Obbligo assicurativo per i professionisti sanitari
La Legge Gelli-Bianco introduce un obbligo assicurativo anche per i singoli professionisti sanitari, che operano al di fuori di una struttura organizzata (liberi professionisti, medici convenzionati, ecc.).
La polizza in questo caso deve coprire:
- la responsabilità civile professionale, per i danni causati al paziente;
- le spese legali per la difesa in giudizio;
- le eventuali rivalse della struttura nei confronti del professionista in caso di condanna.
Anche i professionisti dipendenti di strutture pubbliche o private possono essere tenuti a dotarsi di una copertura propria, specialmente per le attività svolte in libera professione intramoenia o extramoenia.
Assicurazione per responsabilità da direzione e controllo (D&O)
Le aziende sanitarie pubbliche – ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS – sono sempre più spesso dotate anche di polizze Directors & Officers (D&O), che tutelano i componenti del management e dei consigli di amministrazione da azioni di responsabilità derivanti da scelte gestionali o amministrative.
Pur non sempre formalmente obbligatoria per legge, questa copertura è di fatto spesso richiesta dai regolamenti interni e dai codici di governance delle aziende sanitarie pubbliche.
Aziende sanitarie e massimali minimi di garanzia
Uno degli aspetti più tecnici e rilevanti della normativa assicurativa per il settore sanitario riguarda i massimali minimi di garanzia, ovvero gli importi minimi che le polizze devono garantire per essere considerate adeguate.
La stessa Legge Gelli-Bianco ha demandato a un apposito decreto ministeriale la definizione dei massimali minimi.
Tali massimali tengono conto di più variabili, come la tipologia di struttura (ospedale, ambulatorio, RSA, poliambulatorio), il volume di attività e il numero di prestazioni erogate, la specializzazione delle attività (chirurgia, ostetricia, oncologia, ecc.) e la natura giuridica (pubblica o privata).
Il D.M. del 17 settembre 2021 (attuativo dell’art. 10 della Legge 24/2017) ha fissato i criteri per la definizione dei massimali, che stabiliscono le seguenti regole.
- Per le strutture pubbliche di grande dimensione (ospedali e ASL con elevato numero di prestazioni), i massimali devono essere commisurati alla complessità organizzativa e ai volumi di attività, con valori che possono raggiungere decine di milioni di euro per sinistro
- Per le strutture private di medie dimensioni (case di cura, poliambulatori), i massimali minimi sono proporzionati al volume annuo di prestazioni
- Per i singoli professionisti, il massimale minimo è fissato in relazione alla specializzazione: le discipline ad alto rischio (cardiochirurgia, neurochirurgia, ostetricia) richiedono massimali più elevati rispetto alle attività a basso rischio
È sempre fondamentale che le aziende sanitarie verifichino periodicamente l’adeguatezza dei propri massimali, poiché una copertura insufficiente – anche se formalmente presente – può non soddisfare i requisiti di legge, esponendo la struttura alle stesse sanzioni previste per la totale assenza di polizza.
Retroattività e ultrattività della polizza assicurativa sanitaria
Per il settore sanitario, la normativa prevede inoltre clausole particolarmente importanti, che le polizze devono contenere.
La polizza ha infatti una retroattività illimitata o pluriennale. Ciò significa che la polizza deve coprire anche i sinistri i cui fatti generatori risalgono a periodi precedenti alla stipula, considerato che in ambito sanitario i danni possono manifestarsi anche dopo anni dall’evento lesivo
C’è anche una ultrattività post-contrattuale: ossia – in caso di cessazione del contratto – la copertura deve continuare a operare per i sinistri denunciati successivamente, ma relativi a eventi occorsi durante il periodo di validità della polizza.
Quali imprese sono escluse dall’obbligo assicurativo?
Non tutte le imprese sono soggette agli stessi obblighi. Esistono alcune categorie escluse o trattate diversamente dalla normativa generale.
Un lavoratore autonomo, che opera senza dipendenti e senza collaboratori, ad esempio non è soggetto all’obbligo INAIL per se stesso (salvo alcune categorie specifiche come i soci lavoratori di alcune cooperative o gli artigiani, che invece vi rientrano). Tuttavia, rimane soggetto all’obbligo RCA per i veicoli e ad eventuali obblighi professionali.
Tra le categorie di lavoratori che svolgono attività non soggette all’obbligo assicurativo INAIL troviamo anche dirigenti e impiegati, che svolgono mansioni esclusivamente impiegatizie senza rischio fisico, e lavoratori del settore agricolo, soggetti a gestione separata.
Nonostante l’obbligo, la Legge Gelli-Bianco prevede esplicitamente che le strutture sanitarie pubbliche possano far fronte all’obbligo assicurativo non necessariamente attraverso una polizza tradizionale, ma anche tramite un’autoassicurazione, con accantonamento di riserve adeguate a bilancio, tramite fondi di garanzia interni a livello regionale o sfruttando accordi di pool assicurativo tra più aziende sanitarie pubbliche.
In questi casi, la struttura deve però comunque dimostrare all’autorità competente di disporre di risorse adeguate a far fronte alle proprie responsabilità.
Alcune normative di settore prevedono inoltre massimali ridotti o obblighi semplificati per le microimprese (con meno di 10 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro), pur senza eliminare del tutto l’obbligo di copertura.
Cosa succede se la polizza assicurativa obbligatoria non viene attivata?
Operare senza le coperture assicurative obbligatorie è una scelta rischiosa sotto ogni profilo: legale, economico e reputazionale. Le conseguenze possono essere infatti particolarmente gravi e includere anche sanzioni amministrative e penali.
In caso di omissione INAIL, il datore di lavoro che non assicura i propri dipendenti rischia sanzioni amministrative fino a 1.290 euro per ciascun lavoratore non assicurato e, nei casi più gravi, l’arresto fino a tre anni. Deve inoltre risarcire direttamente il lavoratore infortunato con importi che possono superare quelli che avrebbe liquidato l’INAIL.
In caso di omissione RCA, la circolazione di un veicolo aziendale privo di assicurazione comporta la sospensione della carta di circolazione, sanzioni pecuniarie da 841 a 3.366 euro e il sequestro del veicolo.
In caso di violazione degli obblighi ex Legge Gelli-Bianco, le strutture sanitarie prive di adeguata copertura rischiano ispezioni da parte delle autorità regionali, sospensione dell’accreditamento e revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria.
In assenza di copertura assicurativa, la struttura o il professionista deve far fronte con il proprio patrimonio ai risarcimenti dovuti alle vittime di errori o sinistri. In ambito sanitario, i risarcimenti per danni da malpractice possono raggiungere cifre nell’ordine di milioni di euro, soprattutto nei casi di danni permanenti o decesso del paziente.
Oltre alle conseguenze economiche e legali, la mancanza di adeguate coperture assicurative – quando emerge in sede di contenzioso – può inoltre compromettere gravemente l’immagine di una struttura sanitaria o di un Brand, allontanando pazienti, professionisti e partner istituzionali.
Le assicurazioni obbligatorie non sono quindi solo un onere burocratico da subire, ma uno strumento di tutela fondamentale per le imprese, i lavoratori e i cittadini.
Soprattutto per le aziende sanitarie, disporre di coperture adeguate, nei massimali, nelle clausole e nelle tipologie di rischio coperte, è una condizione imprescindibile per operare in modo legale e responsabile.
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